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Dienstag, den 27. Dezember 2011 um 11:00 Uhr |
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Secondo la previsione dell’art. 37, L. 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun lavoratore posto in mobilità l'impresa è tenuta a versare alla gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali una somma pari a sei volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore. Tale somma è versabile in trenta rate mensili. Ai fini del versamento l'Agenzia delle Entrate (risoluzione 129/E del 22 dicembre 2011) ha istituito un'apposita causale contributo ACIM, denominata Datori di lavoro - anticipazione contributo di ingresso mobilità -, che deve essere esposta nella sezione INPS, nel campo causale contributo - importi a debito versati – del modello F24. |