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Applicazione dell’IVA nel caso di distacco del personale

Mittwoch, den 09. November 2011 um 07:38 Uhr

Il distacco (ovvero il prestito) del personale non rileva ai fini IVA solo qualora l’ammontare del rimborso erogato dal distaccatario sia esattamente pari al costo delle retribuzioni e degli altri oneri accessori e previdenziali sostenuti dal distaccante per il personale. A tali conclusioni è giunta la Corte di Cassazione, a sezioni unite, con la sentenza n. 23021 del 7 novembre 2011, ponendo, così, fine al contrasto giurisprudenziale (basti pensare che l’anno scorso la Suprema Corte, per il medesimo caso, era giunta alla conclusione opposta). Pertanto, nel caso opposto, quello in cui il rimborso sia di ammontare superiore o inferiore rispetto al costo delle retribuzioni e degli oneri, l’azienda distaccataria ha diritto a detrarre l’IVA applicata dal distaccante. E’ questa, secondo la recente sentenza della Suprema Corte, la corretta interpretazione da attribuire al comma 35 dell’art. 8 della Legge n. 67 del 1988.

 

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