| Mittwoch, den 30. November 2011 um 09:39 Uhr |
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Il CCNL studi professionali recepisce la riforma dell'apprendistato contenuta nel decreto legislativo 167/2011 costruendo una disciplina in linea con la realtà produttiva del settore. In merito vengono definiti: un modello standard di contratto, la possibilità di firmare il piano formativo individuale entro 30 gg. dalla stipula del contratto di lavoro, la possibilità di usare il part-time con orario non inferiore al 60% dell'orario pieno e senza diminuzione delle ore di formazione previste. Il periodo di prova viene fissato in un massimo di 60 gg. di lavoro effettivo per i lavoratori che saranno inquadrati ai livelli IV e IV/S al termine dell'apprendistato e di 90 gg. di lavoro effettivo per i restanti livelli e qualifiche. Il tutor interno può coincidere con il titolare dello studio professionale. Fissata una quota minima di conferma: per assumere apprendisti il datore di lavoro deve aver mantenuto in servizio almeno il 50% dei lavoratori nei 18 mesi precedenti. Per quanto attiene al praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche è consentito svolgere il periodo necessario anche con un rapporto di apprendistato. |
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