| Dienstag, den 06. Dezember 2011 um 07:45 Uhr |
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La cd. “manovra salva Italia” contiene anche benefici per i contribuenti che sono soggetti agli studi di settore (art. 10). Nei confronti dei contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore che dichiarano, anche per effetto dell’adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell’applicazione degli studi medesimi: - verranno ridotti di un anno i termini di decadenza per l’attività di accertamento fiscali (art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 600/1972 e dall’art. 57, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972); la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 2000, n. 74/2000; I benefici si applicano purché: - Il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti; - sulla base dei dati indicati fedelmente, la posizione del contribuente risulti coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili. |
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