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Cassazione: illegittima l’ispezione presso l’abitazione dell’amministratore della società

Montag, den 23. Januar 2012 um 11:00 Uhr

Secondo la sentenza n. 631 del 18 gennaio 2012 della Corte di cassazione è illegittima l’ispezione presso l’abitazione dell’amministratore della società se non sussistono gravi indizi di evasione. Il caso parte dalla notifica di avvisi di accertamento IRPEF – ILOR ad un contribuente-società, a seguito dei quali la Guardia di Finanza, chiedendo autorizzazione al Procuratore della Repubblica aveva avuto accesso presso l’abitazione privata dell’amministratore. Il contribuente proponeva ricorso avverso i provvedimenti; tali ricorsi venivano disattesi dalla Ctp di Verona e ribaltati dalla Ctr di Verona. L’Ufficio, allora, ricorreva in Cassazione. Secondo la Ctr l’accesso all’abitazione privata è condizionata all’esistenza di gravi indizi di violazioni tributarie, ed è soggetta al parere del  giudice tributario in ordine alla effettiva esistenza degli indizi stessi. Non essendo negli atti di causa la copia della nota con cui la Guardia di Finanza aveva chiesto al locale Procuratore della Repubblica l'autorizzazione all’accesso presso l'abitazione privata, non era  possibile verificare l’effettiva sussistenza di detti indizi. I giudici di Cassazione hanno respinto il ricorso dell’Ufficio sostenendo che l’accesso presso l’abitazione privata del contribuente è sempre soggetto alla presenza di indizi gravi. Nel caso esaminato erano presenti vizi formali che coinvolgevano anche lo stesso provvedimento autorizzativo emesso dal PM in difetto di gravi indizi di violazione di norme tributarie.

 

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