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È responsabile il datore di lavoro che dichiara una finta contribuzione

Samstag, den 15. Oktober 2011 um 08:00 Uhr

Il datore di lavoro che, con mezzi artificiosi costituiti dalla fittizia e falsa esposizione di somme indicate in busta paga come corrisposte al lavoratore, ma invero mai versate al medesimo, induca in errore l’Inps sul diritto al conguaglio di dette somme, è condannato per reato di truffa aggravata, in quanto così facendo realizza un ingiusto profitto e non già una semplice evasione contributiva. In tal senso si è pronunciata la Suprema Corte con sentenza dell’8 settembre 2011, n. 33330. Nel caso di specie, i giudici di merito hanno confermato la condanna, a suo tempo pronunciata dal Tribunale di primo grado, alla pena di mesi sette di reclusione nei confronti di un datore di lavoro dichiarato colpevole del delitto di truffa aggravata, per essersi procurato un ingiusto profitto con artifici e raggiri consistiti nel presentare all’Inps, tramite i modelli DM 10, la richiesta di conguaglio di somme, a titolo di indennità di maternità, in realtà mai corrisposte alla lavoratrice dipendente.

 

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