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Il requisito della mutualità prevalente nelle società cooperative di produzione lavoro

Mittwoch, den 02. November 2011 um 17:10 Uhr

La risoluzione 104/E dell’Agenzia delle entrate risponde ad un quesito della Direzione Regionale inerente la mutualità prevalente delle società cooperative disciplinate dagli artt. 2512 e 2513 del codice civile, con particolare riferimento alle società cooperative di produzione e lavoro, qualora queste si avvalgano dell’opera di terzi, tramite contratti di appalto, per lo svolgimento dell’attività sociale. Per l’individuazione del requisito della mutualità prevalente amministratori e sindaci devono evidenziare contabilmente che “il costo del lavoro dei soci è superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui all’art. 2425, primo comma, punto B9 computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico”, dove per “altre forme di lavoro” si ricomprendono solo le tipologie di prestazioni di lavoro contemplate dalla vigente disciplina giuslavoristica. Pertanto, nel costo del lavoro rientrano le tipologie stabilite con contratti “atipici” diversi dal contratto di lavoro subordinato, come quelle di lavoro autonomo o di collaborazione, a condizione che abbiano un collegamento con l’attuazione del rapporto mutualistico. Conseguentemente, per individuare il requisito della prevalenza, amministratori e sindaci dovranno considerare sia il costo delle prestazioni lavorative dei soci espresso al punto B9 del conto economico, sia quello relativo alle altre forme di lavoro dei soci riportato nelle voce B7 dello stesso articolo. Nei contratti di appalto, invece, il corrispettivo pagato per le opere eseguite da terze imprese non rileva nel computo della mutualità prevalente.

 

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