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Imposta di bollo sulle comunicazioni delle società di intermediazione mobiliare

Dienstag, den 25. Oktober 2011 um 09:00 Uhr

L’Agenzia delle entrate, circolare 46/E del 24 ottobre 2011, chiarisce che le società di intermediazione mobiliare devono applicare l'imposta di bollo sulle loro comunicazioni considerando come data di emissione delle stesse quella di chiusura del rendiconto. Così facendo, le comunicazioni riferibili al 30 giugno 2011, anche se formate dopo questa data e perciò potenzialmente comprese nelle disposizioni del Dl 98/2011 (convertito dalla legge 111/2011, in vigore dal 17 luglio 2011) che ha elevato l'ammontare dell'imposta dovuta, continuano a essere soggette al previgente tributo. Il modus operandi sarà applicabile anche per il futuro incremento dell'imposta previsto dal 2013.

 

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