| Freitag, den 28. Oktober 2011 um 19:00 Uhr |
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Secondo la sentenza n. 21080, del 13 ottobre 2011 della Corte di Cassazione, non è consentita la detrazione ai fini IVA qualora sia stato utilizzato un prestanome dell’effettivo fornitore, anche se la cessione è avvenuta e i beni sono stati pagati. |
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