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La messa in mora del cliente non parte dall’invio della parcella

Mittwoch, den 12. Oktober 2011 um 09:00 Uhr

La Corte di Cassazione, sentenza 20806/11, riforma l’esito di una controversia tra un professionista (avvocato) e un cliente in mora. Secondo la sentenza la messa in mora del cliente non può coincidere con l'invio della parcella, prima di far decorrere il calcolo degli interessi legali il credito deve essere uscito dal margine dell'incertezza sul “quantum debeatur”  e aver passato almeno il vaglio del decreto ingiuntivo. In prima istanza il giudice d'appello aveva accolto le ragioni dell'avvocato asserendo che l'invio della parcella sarebbe da considerare “quale rituale atto di messa in mora”. La Cassazione ha corretto questa lettura, sottolineando che  “è sempre necessario, affinché sia configurabile colpevole il ritardato pagamento del debito, che sussista una sufficiente certezza sul suo ammontare”; quindi, se la parcella finisce davanti al giudice per contestazioni “la costituzione in mora può aversi, di regola, solo con la domanda giudiziale, con l'atto cioè che rende attuale l'esercizio di quel potere da parte del medesimo giudice”.

 

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