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Donnerstag, den 10. November 2011 um 07:51 Uhr |
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Le associazioni e le fondazioni, soggetti iscritti solo al REA, non sono tenute all'obbligo di comunicazione della PEC poiché l’art. 16 comma 6 del D.L. n. 185 del 2008 convertito dalla Legge n. 2 del 2009, dispone l’obbligo della comunicazione solo per le imprese costituite in forma societaria. Pertanto anche per tali soggetti vale l’esonero, attualmente previsto per le imprese individuali. Lo sostiene anche la Camera di Commercio di Bologna: entro il 29 novembre 2011 soltanto le società iscritte al Registro delle Imprese devono comunicare al medesimo registro il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C). |