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Le presunzioni semplici: il consumo di energia certifica l’esistenza dell’attività

Freitag, den 28. Oktober 2011 um 09:00 Uhr

Dal caso di un artigiano, che dopo la cessazione dell’attività continuava a consumare, nel capannone dove era la sede della sua azienda, l’energia elettrica con il medesimo consumo di quando l’attività era in essere, la Cassazione (sentenza n. 22242/11 del 26 ottobre 2011) ha dichiarato legittima la presunzione di prosecuzione di attività in evasione di imposta da parte dell’Ufficio fiscale. La Suprema Corte ha evidenziato che in presenza di omessa presentazione della dichiarazione, la quantificazione dei ricavi può essere fatta sulla base di presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza.

 

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