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Omissione della dichiarazione dei redditi, tempi e sanzioni

Mittwoch, den 19. Oktober 2011 um 07:00 Uhr

Se entro 90 giorni dalla scadenza del termine (ossia entro il 29 dicembre 2011 con riguardo al Modello Unico 2011 di persone fisiche, società di persone, soggetti IRES con esercizio coincidente con l’anno solare) non si provveda alla presentazione della dichiarazione dei redditi, la stessa è considerata omessa. In tal caso, non essendo più possibile regolarizzare la violazione con il ravvedimento operoso, l’Ufficio applicherà le seguenti sanzioni: - dal 120% al 240% con un minimo di € 258,00 in presenza di imposte non versate; - da € 258 a € 1.032 in presenza di imposte versate. Una volta trascorso il termine dei 90 giorni, se la dichiarazione viene comunque presentata, questa costituisce titolo per la riscossione delle imposte in essa liquidate, come disposto dall’art. 2, comma 7, del D.P.R. n. 322/1998. Oltre alla sanzione comminata al contribuente per le violazioni di omessa della dichiarazione, è anche prevista una specifica sanzione in capo all’intermediario che ha omesso di presentare la dichiarazione. In particolare, si configura la violazione di trasmissione telematica: - oltre il termine di presentazione della dichiarazione “concesso” dall’Agenzia delle Entrate, nell’ipotesi in cui l’impegno alla trasmissione sia stato assunto entro il 30 settembre; - oltre un mese dall’assunzione dell’impegno alla trasmissione qualora lo stesso sia stato assunto dopo la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (ciò si verifica, con riguardo al modello Unico, se l’impegno è stato assunto dal 1 ottobre e la dichiarazione non viene trasmessa entro 1 mese dalla data dell’impegno stesso). In tali casi si applica la sanzione, stabilita dall’art. 7-bis, del D.Lgs. n. 241/1997, nella misura da € 516,00 a € 5.164,00.

 

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