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Montag, den 17. Oktober 2011 um 08:47 Uhr |
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Secondo l’art. 10, comma 3, della legge 212/2000 (Statuto del contribuente), le sanzioni tributarie (non penali) non sono applicabili quando la violazione della norma dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della disposizione stessa o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito d'imposta. La previsione è stata impostata dal legislatore per evitare di punire ingiustamente il contribuente che ha commesso violazioni a causa di una esposizione della norma difficilmente interpretabile. La regola si ispira al principio della buona fede oggettiva del cittadino nei confronti dello Stato. |