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Secondo la Corte di Cassazione in caso di insinuazione al passivo anche per le Entrate i termini sono perentori

Dienstag, den 18. Oktober 2011 um 00:00 Uhr

L’ordinanza n. 20910/2011 della Corte di Cassazione asserisce che, in caso di passivo fallimentare, l’Amministrazione Finanziaria non ha un percorso privilegiato per recuperare i suoi crediti: l’insinuazione al passivo deve rispettare il termine ordinario di un anno senza che possa addurre come scusanti i tempi più ampi a disposizione per la formazione dei ruoli e l'emissione delle cartelle. Per la Cassazione “la non imputabilità del ritardo nella presentazione dell'istanza prevista dall'art. 101 della legge fallimentare non può valutarsi pressoché esclusivamente in relazione alla scusabile non conoscenza della procedura fallimentare”. Si possono verificare casi in cui il creditore, anche se consapevole dell'avvenuta dichiarazione di fallimento, si trova nell'impossibilità, per cause di forza maggiore, di presentare l’insinuazione al passivo tempestiva o tardiva che sia, ma sono sempre situazioni particolari
che vanno valutate caso per caso.

 

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